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TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA
MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’ |
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“Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della
paternità”, |
1 |
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a norma dell’articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53. |
4 |
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CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI |
4 |
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Art. 1 - Oggetto |
4 |
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Art. 2 - Definizioni |
4 |
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Art. 3 - Divieto di
discriminazione |
5 |
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Art. 4 - Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo |
5 |
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Art. 5 - Anticipazione del
trattamento di fine rapporto |
6 |
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CAPO II - TUTELA DELLA SALUTE
DELLA LAVORATRICE |
6 |
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Art. 6 - Tutela della sicurezza
e della salute |
6 |
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Art. 7 - Lavori vietati |
7 |
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Art. 8 - Esposizione a
radiazioni ionizzanti |
7 |
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Art. 9 - Polizia di Stato,
penitenziaria e municipale |
8 |
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Art. 10 - Personale militare
femminile |
8 |
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Art. 11 - Valutazione dei
rischi |
8 |
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Art. 12 - Conseguenze della
valutazione |
9 |
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Art. 13 - Adeguamento alla
disciplina comunitaria |
9 |
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Art. 14 - Controlli prenatali |
9 |
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Art. 15 - Disposizioni
applicabili |
10 |
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CAPO III - CONGEDO DI
MATERNITA’ |
10 |
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Art. 16 - Divieto di adibire al
lavoro le donne |
10 |
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Art. 17 - Estensione del
divieto |
10 |
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Art. 18 - Sanzioni |
11 |
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Art. 19 - Interruzione della
gravidanza |
11 |
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Art. 20 - Flessibilità del
congedo di maternità |
11 |
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Art. 21 - Documentazione |
11 |
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Art. 22 - Trattamento economico
e normativo |
12 |
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Art. 23 - Calcolo
dell’indennità |
12 |
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Art. 24 - Prolungamento del
diritto alla corresponsione del trattamento economico |
13 |
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Art. 25 - Trattamento
previdenziale |
14 |
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Art. 26 - Adozioni e
affidamenti |
15 |
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Art. 27 - Adozioni e
affidamenti preadottivi internazionali |
15 |
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CAPO IV - CONGEDO DI PATERNITA’ |
15 |
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Art. 28 - Congedo di paternità |
15 |
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Art. 29 - Trattamento economico
e normativo |
15 |
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Art. 30 - Trattamento
previdenziale |
16 |
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Art. 31 - Adozioni e
affidamenti |
16 |
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CAPO V - CONGEDO PARENTALE |
16 |
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Art. 32 Congedo parentale |
16 |
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Art. 33 - Prolungamento del
congedo |
16 |
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Art. 34 - Trattamento economico
e normativo |
17 |
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Art. 35 - Trattamento
previdenziale |
17 |
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Art. 36 - Adozioni e
affidamenti |
18 |
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Art. 37 - Adozioni e
affidamenti preadottivi internazionali |
18 |
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Art. 38 - Sanzioni |
19 |
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CAPO VI - RIPOSI E PERMESSI |
19 |
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Art. 39 - Riposi giornalieri
della madre |
19 |
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Art. 40 - Riposi giornalieri
del padre |
19 |
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Art. 41 - Riposi per parti
plurimi |
19 |
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Art. 42 - Riposi e permessi per
i figli con handicap grave |
19 |
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Art. 43 - Trattamento economico
e normativo |
21 |
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Art. 44 - Trattamento
previdenziale |
21 |
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Art. 45 - Adozioni e
affidamenti |
21 |
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Art. 46 - Sanzioni |
21 |
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CAPO VII - CONGEDI PER LA
MALATTIA DEL FIGLIO |
21 |
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Art. 47 - Congedo per la
malattia del figlio |
21 |
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Art. 48 - Trattamento economico
e normativo |
22 |
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Art. 49 - Trattamento
previdenziale |
22 |
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Art. 50 - Adozioni e
affidamenti |
22 |
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Art. 51 - Documentazione |
23 |
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Art. 52 - Sanzioni |
23 |
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CAPO VIII - LAVORO NOTTURNO |
23 |
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Art. 53 - Lavoro notturno |
23 |
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CAPO IX - DIVIETO DI
LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO |
23 |
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Art. 54 - Divieto di
licenziamento |
23 |
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Art. 55 - Dimissioni |
24 |
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Art. 56 - Diritto al rientro e
alla conservazione del posto |
25 |
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CAPO X - DISPOSIZIONI SPECIALI |
25 |
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Art. 57 - Rapporti di lavoro a
termine nelle pubbliche amministrazioni |
25 |
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Art. 58 - Personale militare |
25 |
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Art. 59 - Lavoro stagionale |
26 |
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Art. 60 - Lavoro a tempo
parziale |
26 |
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Art. 61 - Lavoro a domicilio |
27 |
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Art. 62 - Lavoro domestico |
27 |
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Art. 63 - Lavoro in agricoltura |
27 |
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Art. 64 - Collaborazioni
coordinate e continuative |
28 |
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Art. 65 - Attività socialmente
utili |
28 |
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CAPO XI - LAVORATRICI AUTONOME |
29 |
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Art. 66 - Indennità di
maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole |
29 |
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Art. 67 - Modalità di
erogazione |
29 |
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Art. 68 - Misura dell’indennità |
30 |
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Art. 69 - Congedo parentale |
30 |
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CAPO XII - LIBERE
PROFESSIONISTE |
30 |
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Art. 70 - Indennità di
maternità per le libere professioniste |
30 |
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Art. 71 - Termini e modalità
della domanda |
31 |
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Art. 72 - Adozioni e
affidamenti |
31 |
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Art. 73 - Indennità in caso di interruzione
della gravidanza |
31 |
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CAPO XIII - SOSTEGNO ALLA
MATERNITA’ E ALLA PATERNITA’ |
32 |
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Art. 74 - Assegno di maternità
di base |
32 |
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Art. 75 - Assegno di maternità
per lavori atipici e discontinui |
33 |
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CAPO XIV - VIGILANZA |
34 |
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Art. 76 - Documentazione |
34 |
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Art. 77 - Vigilanza |
34 |
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CAPO XV - DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI |
34 |
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Art. 78 - Riduzione degli oneri
di maternità |
34 |
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Art. 79 - Oneri contributivi
nel lavoro subordinato privato |
35 |
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Art. 80 - Oneri derivanti
dall’assegno di maternità di base |
35 |
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Art. 81 - Oneri derivanti
dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui |
36 |
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Art. 82 - Oneri derivanti dal
trattamento di maternità delle lavoratrici autonome |
36 |
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Art. 83 - Oneri derivanti dal
trattamento di maternità delle libere professioniste |
36 |
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Art. 84 - Oneri derivanti dal
trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative |
36 |
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CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI |
37 |
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Art. 85 - Disposizioni in
vigore |
37 |
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Art. 86 - Disposizioni abrogate |
39 |
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Art. 87 - Disposizioni
regolamentari di attuazione |
40 |
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Art. 88 - Entrata in vigore |
40 |
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Allegato A |
40 |
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Allegato B |
41 |
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Allegato C |
42 |
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Allegato D |
43 |
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ELENCO DELLE CASSE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL’ARTICOLO 70 |
43 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della
Costituzione;
Visto l’articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l’emanazione
di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della
paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le
disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento,
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione definitiva
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro per
la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione
pubblica;
emana il seguente decreto legislativo:
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; Legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico
disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in
affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le
condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, e da ogni altra disposizione.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo
unico:
a) per “congedo di maternità” si intende l’astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal
lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per “congedo parentale”, si intende l’astensione
facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per “congedo per la malattia del figlio” si intende
l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in
dipendenza della malattia stessa;
e) per “lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia
altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con
contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di
lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al
presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai
trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da
disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono
essere inferiori alle predette indennità.
1. È vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il
ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata
attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
2. E’ vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia
di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per
quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal
comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E’ vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la
classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la
progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle
lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni
del presente testo unico, il datore di lavoro pụ assumere personale con contratto
a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1,
secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell’articolo
1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’osservanza
delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a
tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e
lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico pụ avvenire anche con
anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di
venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume
personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e
lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.
Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa
utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo
sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3
trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del
minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano
lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di
maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del
bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per
un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma
3.
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione
dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto pụ essere
anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge
8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive
misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante
il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno
informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle
disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
2. La tutela si applica, altreś,
alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino
al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l’ordinaria assistenza
sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le
lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle
prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,
della prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione
preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del
Ministro della sanità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi
indicate.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 3, 30, comma 8, e
31, comma 1; Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; Legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. È’ vietato adibire le
lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede
ad aggiornare l'elenco di cui all’allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di
esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di
cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad
altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altreś,
spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero
del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le
condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a
mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n.
300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non
possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio, pụ disporre l’interdizione dal lavoro
per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto
all’articolo 17.
7. L’inosservanza delle
disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l’arresto fino a sei
mesi.
(Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la
gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad
attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un
millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E’ fatto obbligo alle
lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza,
non appena accertato.
3. E’ altreś vietato adibire le
donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
(Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; Legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto
dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo
le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla
Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo
unico sono devoluti al servizio sanitario dell’Amministrazione della pubblica sicurezza,
in conformità all’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria
e ai corpi di polizia municipale.
(Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma
3)
1. Fatti salvi i periodi di
divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1,
durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il
personale militare femminile non pụ svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed
insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché
con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle
capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale
del Corpo della guardia di finanza.
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed
agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i
rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi
di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di
lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate
dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione
stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i
loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle
conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della
valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure
necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone
temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle
condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o
produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi
3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del
Ministero del lavoro competente per territorio, che pụ disporre l’interdizione
dal lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione
di quanto previsto all’articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti
dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L’inosservanza della
disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all’articolo 7,
comma 7.
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, artt. 2 e
8)
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono
recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei
processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle
lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica
mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività
svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui
al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel
decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli
allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre
modifiche adottate in sede comunitaria.
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno
diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali,
accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui
questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi
di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita
istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa
attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo,
restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le
donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,
salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5,
e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre
mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in
lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo
decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del
Ministero del lavoro pụ disporre, sulla base di accertamento medico,
avvalendosi dei competenti organi del servizio sanitario nazionale, ai sensi
degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, per
uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato
di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L’astensione dal lavoro di cui
alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni
caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione
dell'istanza della lavoratrice.
4. L’astensione dal lavoro di cui
alle lettere b) e c) del comma 2 pụ essere disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel
corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi
ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle
disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei
mesi.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della
legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell’articolo 17
della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad
una donna, per colpa, l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro è
aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela
del lavoro.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis. Legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata
complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di
astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e
nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e
del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la
solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto
l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo
di divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono
consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell’indennità di
maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data
indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice è tenuta a
presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero
la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15,
commi 1 e 5; Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; Decreto legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto
ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto
il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7,
comma 6, e 12, comma 2.
2. L’indennità è corrisposta con
le modalità di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed è comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di
maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si
computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di
mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi
restando i limiti temporali di fruizione dell’indennità di mobilità. I medesimi
periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi
di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di
mobilità.
5. Gli stessi periodi sono
considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività
lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze
eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute
contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla
lista di mobilità ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223
la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l’offerta di
lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l’avviamento
a corsi di formazione professionale.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della
determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione
media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va
aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla
tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori
eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la
retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione
delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche
di malattia.
4. Per retribuzione media globale
giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo
totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l’intero
periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto
alla conservazione del posto, per interruzione del rapporto stesso o per
recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie
dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la
effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente
praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della
lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di
paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di
lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro
prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i
primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno,
l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero
complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di
paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque
retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; Decreto legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
comma 3)
1. L'indennità di maternità è
corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i
periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si
trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal
lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento
dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione,
dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi
più di 60 giorni.
3. Ai fini del computo dei
predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad
infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle
relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di
congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del
periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di
mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di
maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di
lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso,
disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto
all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di
disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova
nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della
indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato
lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di
maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del
rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a
suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, 26
contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso
di congedo di maternità iniziato dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro,
si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento
di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha
diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell’indennità di
mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
(Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi
1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di
maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità
contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi
per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti
iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo
di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione
che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione
figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca
l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al
fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti
a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo
richiesto nel medesimo comma.
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternità di cui
alla lettera c), comma 1, dell’articolo 16 pụ essere richiesto dalla
lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino
di età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito
durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella
famiglia della lavoratrice.
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma1; Legge 4
maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lett. n), e 39-quater, lett. a e c)
1. Nel caso di adozione e di
affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge
4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di
cui al comma 1 dell’articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato
abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
2. Per l’adozione e l’affidamento
preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altreś, diritto a fruire di un
congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero
richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità né
retribuzione.
3. L’Ente autorizzato che ha
ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del
congedo di cui al comma 1 dell’articolo 26, nonché la durata del periodo di
permanenza all’estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente
articolo.
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1, 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto
di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la
parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di
grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che
intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la
certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il
padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e
normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
1. Il trattamento previdenziale è
quello previsto dall’articolo 25.
1. Il congedo di cui agli
articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’articolo
27, comma 2, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni
previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all’articolo 28.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, e 7,
commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi
suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi
parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito
del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo
di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore
eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi
parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del
diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i
criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al
genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale
a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
2. In alternativa al
prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo
42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore
richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di
fruire del congedo di cui all’articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1
decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo
parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e
4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo
parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino
al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione
del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per
tutto il periodo di prolungamento del
congedo di cui all’articolo 33.
3. Per i periodi di congedo
parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi
1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a
condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in
materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
4. L’indennità è corrisposta con
le modalità di cui all’articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale
sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto
all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articolo 15, comma 2,
lett. a e b; Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, artt. 2, commi 2, 3
e 5)
1. I periodi di congedo parentale
che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all’articolo 34,
commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto
previsto al comma 1 dell’articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale
di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al
trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo
come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo
dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà
di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di
Amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'istituto nazionale
previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o
non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale,
sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o
per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da
accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal
riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti
iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti
medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al
fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed
esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e
corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente
al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura
massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i
richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno
cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività
lavorativa.
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; Legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 7; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al
presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui
all’articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo
parentale pụ essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel
nucleo familiare.
3. Qualora, all’atto
dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i
dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del
minore nel nucleo familiare.
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; Legge 4
maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lett. n, e 39-quater, lett. b)
1. In caso di adozione e di
affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni
dell’articolo 36.
2. L’Ente autorizzato che ha
ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del
congedo parentale.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente
Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
cinque milioni.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due
periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al
comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il
diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di
mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra
struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle
immediate vicinanze di essa.
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui
all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i
periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 4, comma 4 bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo
anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa
al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento
del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai
permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del
mese.
3. Successivamente al
raggiungimento della maggior età del figlio con handicap in situazione di
gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti
permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese, spettano
a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza,
che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono
essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la
malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o
sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e
3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del
congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro
sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente
ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione
figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni
annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente,
a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è
corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro
privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità
dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi
quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di
maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità
di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai
sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non pụ
superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i
congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non
ne abbia diritto.
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; Legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 4; Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324,
convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
1. Per i riposi e i permessi di
cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell’ente assicuratore,
pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi
medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a
conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 34, comma 5.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articolo 10, comma 5;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al
presente Capo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso
mensile di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione
figurativa.
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; Legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni in materia di
riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione
e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui
all’articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di
soggetti con handicap in situazione di gravità.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L’inosservanza delle
disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
cinque milioni.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, 7,
comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun
figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altreś diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui
ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.
4. La malattia del bambino che
dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente
articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore
richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la
malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia.
2. Si applica quanto previsto
all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per
la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento
del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno
di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la
copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35,
comma 2.
3. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 35, commi 3, 4 e 5.
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del
bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui
all’articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell’ottavo
anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all’atto
dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i
dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste
dall’articolo 47, comma 2.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del
congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a
presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’altro
genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo
all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2,
lettere a e b)
1. È vietato adibire le donne al
lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza
fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare
lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a
tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altreś
obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a
proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1,2, 3, 5,
e art. 31, comma 2; Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; Decreto
legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; Legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono
essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei
periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al
compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento
opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice,
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare
al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza,
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento
non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente
giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è
addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto
di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e
successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale
opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non pụ essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui
essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non pụ altreś essere collocata in mobilità a seguito di
licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla
lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. E’ altreś nullo il
licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e
per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del
congedo di paternità, di cui all’articolo 28, il divieto di licenziamento si
applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende
fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni
del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle
disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di
licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; Legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni
volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma
dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle
indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di
licenziamento.
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al
comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni
presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla
lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel
primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere
convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di
lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui
al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al
preavviso.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; Legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei periodi di
divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di
conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di
rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del
periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altreś diritto di
essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione
del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo,
di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e
il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano
occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune;
hanno altreś diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a
mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le
disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano fino a un anno dall’ingresso
del minore nel nucleo familiare.
(Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla
legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma restando la titolarità
del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai
lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo
determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro
temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento
economico pari all’indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di
maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano
condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai
lavoratori di cui al comma 1 si applica altreś quanto previsto dall’articolo
24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell’amministrazione
pubblica presso cui si è svolto l’ultimo rapporto di lavoro.
(Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma
2, e 5, commi 2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per
motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico,
non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio
permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo
quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di
maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai
fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini
della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento
nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche,
di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa
vigente.
3. Il personale militare che si
assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto
in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a
quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è
computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla
disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la
fine del servizio.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad
industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui
alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive
modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3
dell’articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto
di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità,
alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle
riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai
lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564 in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l’assicurazione di maternità,
ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 25 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
(Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4,
comma 2)
1. In attuazione di quanto
previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e, in particolare, del
principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo
parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno
comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente
testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione
della ridotta entità della prestazione lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il
lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione
del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte
coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la
base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto
previsto dall’articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai
lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 in materia contributiva.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 13, 18, 22;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori
a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi
compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo,
spetta l'indennità giornaliera di cui all’articolo 22, a carico dell’INPS, in
misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero,
vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia,
della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella
stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non
possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2,
si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per
la stessa industria nella regione, e, qualora anche cị non fosse possibile, si
farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa
industria nel territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a
domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano
lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si
prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella
provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta
maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione
dell'indennità di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che, all'inizio
del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le
merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 13, 19, 22;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità
e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3,
16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso
il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai
servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo
finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
(Decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14; Decreto legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; Decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; Legge 17 maggio 1999, n. 144, art.
45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternità e
di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori
agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità
erogative di cui all’articolo 1, comma 6 del decreto legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con
gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell’industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori
agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto
all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del
decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di
paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno
precedente per almeno 51 giornate.
3. E’ consentita l’ammissione
delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di
paternità, mediante certificazione di iscrizione d’urgenza negli elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive
modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi
e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della
retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel
corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le
prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della
retribuzione fissata secondo le modalità di cui all’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell’articolo 3 della
legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale
determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni
temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai
agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in
applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione
l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l’ammontare della
retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.
1. In materia di tutela della
maternità, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le
disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12
dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della
maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e
con le modalità previste per il lavoro dipendente.
(Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8,
comma 3, 15, 16 e 17; Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, artt. 4 e
10)
1. Le lavoratrici e i lavoratori
di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo
di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altreś la disciplina
di cui all’articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai
lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura
assicurativa ai sensi dell’articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e
di paternità, viene corrisposta dall’INPS un’indennità pari all’80 per cento
dell’importo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati,
annualmente, tramite rendiconto dell’INPS, a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 o del
soggetto finanziatore dell’attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai
lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime
attività socialmente utili ancora in
corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di
paternità.
4. Alle lavoratrici e ai
lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono
riconosciuti, senza riduzione dell’assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e
40.
5. L’assegno è erogato anche per
i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 42, commi 2, 3 e 6, del
presente testo unico.
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici
dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui
alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966,
n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una
indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al
parto calcolata ai sensi dell’articolo 68.
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L'indennità di cui
all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta
libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria
locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza
e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea
o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di
affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base
di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del
bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di
età, secondo quanto previsto all’articolo 26, o i 18 anni di età, secondo
quanto previsto all’articolo 27.
3. L’INPS provvede d'ufficio agli
accertamenti amministrativi necessari.
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette,
colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi
antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una
indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima
giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista
dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in
relazione all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome,
artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi
antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data
effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del
salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla
tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del
medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6
della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di
gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai
sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al
presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il
diritto al congedo parentale di cui all’articolo 32, compreso il relativo
trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo
anno di vita del bambino.
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste,
iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata
al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi
antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L’indennità di cui al comma 1
viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del
reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel
secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennità di
cui al comma 1 non pụ essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero
stabilito dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla
tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del
medesimo articolo.
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennità di cui
all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione
dall’attività, dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a
partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine
perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera,
deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della
gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo
III e al Capo XI.
3. L'indennità di maternità
spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese
di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti casse di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli
accertamenti amministrativi necessari.
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L'indennità di cui
all'articolo 70 spetta altreś per l'ingresso del bambino adottato o affidato,
a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera,
deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di
centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee
dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per
qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2
va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6
della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di
gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari
all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati
ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere
corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le
prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n.
194, e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni
dalla data dell'interruzione della gravidanza.
(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4,
5-bis, 6; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; Legge 23 dicembre
2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
1. Per ogni figlio nato dal 1°
gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento dalla stessa data, alle
donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, che non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del
presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive
lire 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità
corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori
di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai
comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad
informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L’assegno di maternità di cui
al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche
non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50
milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della
scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della
maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica
della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono
avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L’importo dell'assegno è
rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall’ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1,
ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall’INPS
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per
l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono
disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora concesso o erogato, pụ
essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di
concessione dell’assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999
al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione
dell’assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31
dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12
dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11,
12, 13, 14; Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne residenti, cittadine
italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali
sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale
obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni
minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio
2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel
caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del
presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla
prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si
verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento
una qualsiasi forma di tutela previdenziale
o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della
perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, coś come individuate
con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del
godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i
medesimi decreti è altreś definita la data di inizio del predetto periodo nei
casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di
lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti
alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità
corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori
di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno di cui al comma 1 è
concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in
carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L'importo dell'assegno è
rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall'ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma
6 sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora concesso o
erogato, pụ essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente articolo.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 29 e 30, commi 2, 3
e 4)
1. Al rilascio dei certificati
medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore
specificazione, sono abilitati i medici del servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano
redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto
presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità
hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la
regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi
del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti
per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa,
diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 30, comma 1, e 31,
comma 4)
1. L’autorità competente a
ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente
testo unico e ad emettere l’ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente
testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi
ispettivi.
3. La vigilanza in materia di
controlli di carattere sanitario spetta alle Regioni, e per esse al servizio
sanitario nazionale.
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e
11)
1. Con riferimento ai parti, alle
adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i
quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale
obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a
lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto
complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico
del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al
2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo
49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi
per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per
maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di
trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui
al comma 1 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle
lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in
attuazione della riduzione degli oneri di cui all’articolo 78, è dovuto dai
datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore
dell'industria, dell’artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore
del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore
del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello
0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli
operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; per gli operai agricoli a tempo determinato
secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i
piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari
medi convenzionali di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri
scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti è dovuto
un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» è dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei
contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi
relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le
disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi
stabiliti dal presente articolo pụ essere modificata in relazione alle
effettive esigenze delle relative gestioni.
(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5 bis)
1. Per il finanziamento
dell’assegno di maternità di cui all’articolo 74, è istituito un Fondo presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire
25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal
bilancio dello Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 9)
1. L'assegno di cui all’articolo
75 è posto a carico dello Stato.
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; Legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di
lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.
2. Al fine di assicurare
l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le
variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle
variazioni delle corrispettive indennità.
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; Legge 23 dicembre
1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a
carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di
aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione
degli oneri di maternità di cui all’articolo 78, alla ridefinizione dei
contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell’articolo 75,
sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di
equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilità finanziarie atte a
far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la
riduzione della contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo,
sentito il parere dei consigli di amministrazione delle casse.
(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per i soggetti che non
risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per
il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi anche della
tutela relativa alla maternità.
1. Restano in vigore, in
particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni
disposte dai contratti collettivi ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l’articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) l’articolo 157-sexies del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto
legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l’articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 9
dicembre 1977, n. 903;
f) l’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell’articolo 54 della legge 1° aprile 1981,
n. 121;
i) l’articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l’articolo 8-bis del decreto legge 30 aprile 1981, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l’articolo 14 del decreto legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l’articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto
legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1 bis dell’articolo 3 del decreto legge 22
gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58;
o) il comma 8 dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
p) il comma 2 dell’articolo 7, il comma 2 dell’articolo 18
e il comma 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q) il comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197;
r) il comma 2, seconda parte, dell’articolo 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564;
u) l’articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
w) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell’articolo 25 e il comma 3 dell’articolo
34 e il comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
y) la lettera a) del comma 5 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l’articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l’articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell’articolo 41 della legge 23 dicembre
1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 8 marzo
2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi
previsto;
ee) il comma 2 dell’articolo 10 e il comma 2 dell’articolo
23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell’articolo 25, il
comma 3 dell’articolo 32, il comma 6 dell’articolo 41 e il comma 3
dell’articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
2. Restano in vigore, in
particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell’articolo 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell’articolo 20-quinquies e il comma 2 dell’articolo 25-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 2 giugno 1982;
f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 23 maggio 1991;
g) l’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione coś
come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995;
i) il comma 4 dell’articolo 8 e il comma 3 dell’articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 27 maggio 1998;
l) il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro
della sanità 10 settembre 1998;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 12 febbraio 1999;
n) il comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Ministro
della università e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 4 agosto 1999;
p) il comma 6 dell’articolo 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
r) il decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000.
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; - Legge
29 dicembre 1987, n. 546, art. 9;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n.
653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive
modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2,
lettere a) e b), dell’articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell’articolo 31e l’articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole “e gli articoli 6
e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di
cui al comma precedente” del secondo comma dell’articolo 80 della legge 4
maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell’articolo 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, coś
come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 6 maggio 1994, n. 271,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l’articolo 8 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
l) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9
settembre 1994, n. 566;
m) l’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, coś come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 241;
n) l’articolo 2
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell’articolo 8 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468;
q) l’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
coś come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 49
della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 2 e 3
dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4 bis
dell’articolo 4 e l’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12, salvo quanto
previsto dalla lettera dd) dell’articolo 85 del presente testo unico, e gli
articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell’articolo 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni
regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
1. Fino all’entrata in vigore
delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico,
emanate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall’articolo 86 del presente testo
unico.
2. Le disposizioni del citato
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno
riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da
intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
(Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI
ALL’ARTICOLO 7.
Il divieto di cui all'articolo 7,
primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e
a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei
pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed
insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo
delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7
mesi dopo il parto;
C)
Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie
professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni: durante la
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni
ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più
di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a
pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole
sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che
trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei
sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e
l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e
nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni,
dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI
AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 7.
A. Lavoratrici gestanti di cui
all’articolo 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio
in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia,
a meno che sussista la prova che la lavoratrice è
sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti
possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo
successivo al parto di cui all’articolo 6 del testo unico
1. Agenti:
a) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti
possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON
ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 11.
A. Agenti
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti
che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della
placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che
comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia
all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri
disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o
le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle
gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto
che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non
figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della
direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento
cutaneo.
B. Processi
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni.
C. Condizioni di lavoro
Lavori sotterranei di carattere minerario.
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1) Cassa nazionale del notariato
2) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
degli avvocati e procuratori
3) Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti
4) Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari
5) Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
6) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
dei geometri
7) Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi
8) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
dei dottori commercialisti
9) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri e gli architetti liberi professionisti
10) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
dei ragionieri e periti commerciali
11) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
consulenti del lavoro.