DECRETO
LEGGE 3 LUGLIO 2001, N.255
(in GU 4 luglio 2001, n.
153)
DISPOSIZIONI
URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2001/2002
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in
particolare gli articoli 1, 2 e 4;
Visto il decreto del Ministro della pubblica
istruzione 27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalità di integrazione
e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 2
della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Considerato lo stato di incertezza determinato dal
contenzioso aperto in relazione all'attuazione delle disposizioni della
predetta legge n. 124 del 1999, concernenti l'integrazione delle predette
graduatorie permanenti;
Considerato che tale stato di incertezza
compromette l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate
all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente sulle cattedre e i
posti di insegnamento per gli anni scolastici 2000/200l e 2001/2002 e all'assunzione
a tempo determinato del predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;
Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di adottare specifiche disposizioni per assicurare le predette
assunzioni e quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art.
1.
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi
1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni
di prima integrazione delle graduatorie di base previste dall'articolo 401 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato
con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito
dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo
all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che
chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia,
le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente
ordine di priorità:
a)
primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle
norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli
alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;
b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini
abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e
siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del
1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si
prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le
prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente
al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui
all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.
2.
Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si
intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente,
l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4,
lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.
3.
Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono
graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in
base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A
al regolamento.
4.
La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1
viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici
2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al
termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001/2002. I contratti
a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti
territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle
assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi
restando gli effetti giuridici dall'inizio, dell'anno scolastico di
conferimento della nomina.
5.
I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza
annuale e fino a termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie
permanenti fino al 31 agosto 2001.
6.
Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle
nomine dei supplenti annuali a fino al termine delle attività didattiche
attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle
graduatorie di istituto.
7.
La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di
cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che
sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione
utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine
che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico
2001/2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle
posizioni salvaguardate.
Art. 2.
1.
A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della
graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31
maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli
ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario.
2.
Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già
inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio
punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato,
nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare
secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato
A al regolamento di cui all'articolo 1, comma 2. I servizi di
insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono
valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole
statali.
3.
L'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel
senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla
base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in
posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.
Art. 3.
1.
Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione
scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non
comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto
dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero
delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente
dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.
2.
I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al
comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre,
anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun
anno.
3.
La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico
al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per
la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di
orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione
all'interno della stessa istituzione scolastica.
Art. 4.
1.
Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il
personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun
anno. A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti
territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti
annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie
permanenti provinciali.
2.
Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine
dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le
nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le
graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai
nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3.
Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è
fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato
al 31 luglio 2001.
Art. 5.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 3 luglio 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli