CIRCOLARE
MINISTERIALE 6 LUGLIO 2001, N. 117
Prot. n.1708
Oggetto:
Decreto legge n.255 del 3 luglio 2001 sulle operazioni di inizio dell'anno
scolastico - Prime istruzioni applicative
Il
D.L. n. 255 del 3 luglio 2001, allo scopo di garantire un tempestivo inizio
dell'anno scolastico, ha introdotto rilevanti innovazioni legislative e
organizzative:
Ciò premesso si precisa:
Il D.L. interpreta la Legge 124/99
nel senso che, oltre alla graduatoria di base (la attuale 1ª fascia), la
graduatoria permanente venga articolata in due ulteriori scaglioni: un primo
corrispondente alla attuale 2ª fascia ed un secondo in cui confluiscono gli
insegnanti della 3a e della 4a fascia, graduati secondo il punteggio spettante
in base alla tabella di valutazione allegata al Regolamento pubblicato con D.M.
n.123/2000, punteggio che resta fermo anche per l'anno scolastico 2001/2002.
La graduatoria così riformulata,
le cui stampe saranno disponibili da lunedì 9 luglio p.v. da parte del Sistema
Informativo, verrà utilizzata sia per le assunzioni relative agli anni
scolastici 2000/2001 e 2001/2002, sia per il conferimento delle supplenze
annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche per l' a.s.
2001/2002, con i termini e le modalità specificati, in via transitoria, ai
commi 4°, 5° e 6° dell' art. 1 del D.L..
I Dirigenti territoriali potranno
subito approntare tutti gli atti necessari al conferimento delle nomine a t.i.
in modo che, terminate le operazioni di trasferimento e passaggio, e utilizzato
al massimo l'istituto dell'autotutela a mano a mano che i movimenti vengono
pubblicati, possa procedersi alle nomine a t.i. per l'anno scolastico
2000/2001, da effettuare, attribuendo la sede di titolarità, ai sensi del D.L.
n.16/2001, convertito in L. 117/2001. Nel caso in cui si debba ancora procedere
a nomine, sia sulle graduatorie dei concorsi per esami e titoli, sia sulla
permanente, si indica come criterio da seguire per la nomina e la scelta della
sede quello dell'alternanza tra le due categorie di destinatari, iniziando
dalla graduatoria del concorso. La rideterminazione delle graduatorie non
invaliderà il contratto di coloro che, assunti a tempo indeterminato in base
alla precedente normativa, dovessero trovarsi nella condizione di non essere
più destinatari dell'assunzione, come prevede il 7° comma dell' art. 1 del D.L.
n.255.
Per le nomine a t.i. per il
2001/2002, il contingente di assunzioni verrà notificato non appena sarà stato
fissato dalla annuale delibera del Consiglio dei Ministri che questo Ministero
è impegnato ad ottenere in tempi brevi; dette nomine saranno disposte, in sede
provvisoria, dopo le utilizzazioni; per queste ultime saranno fornite, a breve,
specifiche istruzioni, essendo ancora in via di definizione la contrattazione
collettiva decentrata nazionale.
Si richiama, al riguardo,
l'attenzione sulle disposizioni del 4° comma dell'art. 1 del D.L. citato che
prevede, per i contratti a t.i. stipulati dopo il 31 agosto, il differimento
delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi
restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento
della nomina.
Per quanto concerne, invece, la
stipula dei contratti a tempo determinato, sia di durata annuale che sino al
termine delle attività didattiche, il D.L. introduce un principio ed una
tempistica innovativi.
Nel 5° e 6° comma dell' art. 1
viene, infatti, stabilito che il Dirigente territoriale esercita sino al 31
agosto 2001 (e, a regime, sino al 31 luglio di ciascun anno) la competenza al
conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine dell'anno
scolastico. Dopo il 31 agosto 2001, per le operazioni non ancora effettuate, la
competenza viene trasferita ai Dirigenti scolastici. Essi dovranno pertanto
operare prioritariamente sulle graduatorie permanenti, con modalità procedurali
che saranno oggetto di apposite e tempestive istruzioni.
Istruzioni più specifiche saranno
date anche su varie questioni riguardanti il sostegno all'handicap.
Infine, per consentire a questo
Ministero un costante monitoraggio dei processi attivati dal D.L. e, nello
stesso tempo, per favorire i conseguenti adempimenti di competenza del
Ministero del Tesoro, si raccomanda un puntuale e tempestivo inserimento al
SIMPI di tutte le informazioni relative alle operazioni sopraindicate.![]()