| LEGGE N. 53 DELL'8 MARZO 2000 - DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ.(In G.U. n. 60 del 13 marzo 2000) |

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. La presente legge promuove
un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di
relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi
dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti
portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo
per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la
formazione;
c) il coordinamento dei tempi
di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo
per fini di solidarietà sociale.
Art. 2 - Campagne
informative
1. Al fine di diffondere la
conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro
per la Solidarietà Sociale è autorizzato a predisporre, di
concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
CAPO II
CONGEDI PARENTALI,
FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3 - Congedi dei
genitori
1. All'art.1 della legge 30/12/1971,n°1204
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Il diritto di
astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo
trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro
genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle
lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di
bambini nati a decorrere dal 1º gennaio 2000. Alle predette
lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal
comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di
tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Nei
primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto
di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto
salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito
del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice,
trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo
4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo
genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a dieci mesi.
2. Qualora il padre
lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b)
del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle
astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è
conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio
del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi
di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro
secondo le modalità e i criteri definiti dai Contratti
Collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore
a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal
lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto
anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo
caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun
genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in
godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione
dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della
fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il
lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata
ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n°15, attestante
che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli
stessi giorni per il medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Ai periodi di riposo
di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in
materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero
di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2,
lettera b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i
periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dal primo comma del presente articolo possono
essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Le
lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80
per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di
astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai
lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di
vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori
di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è
coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui
alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del
bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato
sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa,
attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per
cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai
periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da
parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei
relativi contributi secondo i criteri e le modalità della
prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di
astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma
4, è dovuta:
a) fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo
anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno,
la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dal
comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale
di cui al comma 2, lettera b), è determinato secondo i criteri
previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al
minimo.
5. Le indennità di cui al
presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri
previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della
malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è
assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti
contributivi o di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del
presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei
genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o
dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e
dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei
primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei
confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai
servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma
4 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Art. 4 - Congedi per eventi
e cause particolari
1. La lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni
lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o
del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o
la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In
alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di
lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e
documentati motivi familiari, fra i quali le patologie
individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale
periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di
servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere
al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I Contratti Collettivi
disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi
di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa
dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per
la Solidarietà Sociale, con proprio decreto, di concerto con i
Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e
per le Pari Opportunità, provvede alla definizione dei criteri
per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione
delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché all'individuazione
dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza
delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma
1.
Art. 5 - Congedi per la
formazione
1. Ferme restando le vigenti
disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo
10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di
anzianità di servizio presso la stessa azienda o Amministrazione,
possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici
mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
2. Per "congedo per la
formazione" si intende quello finalizzato al completamento
della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio
di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di
congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di
lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è
computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con
le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermità, individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data
comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad
interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può
non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero
può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I Contratti Collettivi prevedono le modalità di
fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime
dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi
di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e
fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere
inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può
procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6 - Congedi per la
formazione continua
1. I lavoratori, occupati e non
occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione
per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e
competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali
assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove
necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni,
e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa
deve consentire percorsi personalizzati, certificati e
riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed
europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del
lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i
piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti
sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17
della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione
collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il
monte-ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i
criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di
orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di
formazione.
3. Gli interventi formativi
che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma
1 possono essere finanziati attraverso il fondo
interprofessionale per la formazione continua, di cui al
regolamento di attuazione del citato art .17 legge n. 196 del
1997.
4. Le regioni possono
finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base
di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario
di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente
dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata
una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, provvede annualmente, con proprio
decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7 - Anticipazione del
trattamento di fine rapporto
1. Oltre che nelle ipotesi di cui
all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il
trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle
spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di
cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente
legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione
è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che
precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni
si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità
equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate,
spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e
privati.
2. Gli statuti delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, possono prevedere
la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione
delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di
fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge.
3. Con decreto del Ministro
per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica, del Lavoro e della
Previdenza Sociale e per la Solidarietà Sociale, sono definite
le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in
riferimento ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Art. 8 - Prolungamento dell'età
pensionabile
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
CAPO III
FLESSIBILITÁ DI ORARIO
Art. 9 - Misure a sostegno
della flessibilità di orario
1. Al fine di promuovere e
incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa
volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata
una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per
cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore
di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono
azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per
consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche
quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano
in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione
del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a
domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle
ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o
fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per
il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la
sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo,
che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri
per la Solidarietà Sociale e per le Pari Opportunità, sono
definiti i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.
CAPO IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A
SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'
Art. 10 - Sostituzione di
lavoratori in astensione
1. L'assunzione di lavoratori a
tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può
avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo
di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di
venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro
che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in
sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli
4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati
dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50
per cento. Le disposizioni del presente comma trovano
applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio
della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui
operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987,
n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle
suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del
bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato,
per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 2.
Art. 11 - Parti prematuri
1. All'articolo 4 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni
non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a
presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la
data del parto".
Art. 12 - Flessibilità
dell'astensione obbligatoria
1. Dopo l'articolo 4 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:
"Art. 4/bis. - 1.
Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro,
le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei
quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro".
2. Il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità
e per la Solidarietà Sociale, sentite le parti sociali,
definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei
lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4/bis
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del
presente articolo.
3. Il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità
e per la Solidarietà Sociale, provvede, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco
dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all' art.5
del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976 n.1026.
Art. 13 - Astensione dal
lavoro del padre lavoratore
1. Dopo l'art. 6 della legge 9
dicembre 1977, n°903, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6/bis. - 1. Il
padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre
mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che
intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al
datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi
previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende
dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
3. Si applicano al padre
lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e
5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni.
4. Al padre lavoratore si
applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per
il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del
presente articolo e fino al compimento di un anno di età del
bambino.
Art. 6/ter. - 1. I periodi
di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti
economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli
siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla
madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre
non sia lavoratrice dipendente".
Art. 14 - Estensione di
norme a specifiche categorie di lavoratrici madri
1. I benefici previsti dal primo
periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n.
232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di
polizia municipale.
Art. 15 - Testo Unico
1. Al fine di conferire organicità
e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del
testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle
norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del
testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle
disposizioni, non inserite nel Testo Unico, che restano comunque
in vigore;
e) esplicita abrogazione di
tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa
indicazione delle stesse in apposito allegato al Testo Unico;
f) esplicita abrogazione delle
norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative
raccolte nel Testo Unico.
2. Lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei
Ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato
il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1
possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al
comma 2, disposizioni correttive del Testo Unico.
Art. 16 - Statistiche
ufficiali sui tempi di vita
1. L'Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale
sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione
attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le
informazioni per sesso e per età.
Art. 17 - Disposizioni
diverse
1. Nei casi di astensione dal
lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e,
salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa
unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta
di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune;
hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Al termine del
periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della
presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che
espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità
produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di
gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di
permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino;
hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti".
3. I Contratti Collettivi di
Lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a
quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le
disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed
in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 18 - Disposizioni in
materia di recesso
1. Il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4,
5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. La richiesta di dimissioni
presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo
anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del
minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal
Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro.
CAPO V
Modifiche alla legge 5
Febbraio 1992,n°104
Art. 19 - Permessi per l'assistenza
a portatori di handicap
1. All'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole:
"permesso mensile" sono inserite le seguenti: "coperti
da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole
", con lui convivente," sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole:
"può usufruire" è inserita la seguente: "alternativamente".
Art. 20 - Estensione delle
agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
CAPO VI
NORME FINANZIARIE
Art. 21 - Copertura
finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione
delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli
6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il
Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
CAPO VII
TEMPI DELLE CITTA'
Art. 22 - Compiti delle
regioni
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono,
con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora
non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da
parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici e degli Uffici periferici delle Amministrazioni
Pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini
di solidarietà sociale, secondo i princìpi del presente Capo.
2. Le regioni prevedono
incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della
predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli
orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche
dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono
istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di
progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione
sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in
ordine al coordinamento degli orari delle città e per la
valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani
territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie
competenze in materia di formazione professionale, le regioni
promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del
personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali
degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui
al comma 1 indicano:
a) criteri generali di
amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al
pubblico dei servizi pubblici e privati, degli Uffici della
Pubblica Amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e
turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei
trasporti;
b) i criteri per l'adozione
dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la
concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani
territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei
tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con
popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
secondo le rispettive competenze.
Art. 23 - Compiti dei
comuni
1. I comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma
associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le
modalità stabilite dal presente Capo, nei tempi indicati dalle
leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. In caso di inadempimento
dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della Giunta
regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione
non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni
del presente Capo in forma associata.
Art. 24 - Piano
territoriale degli orari
1. Il piano territoriale degli
orari, di seguito denominato "piano", realizza le
finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è
strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in
progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei
diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale
armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un
responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi
ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione
non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'Ufficio di
cui al comma 2 in forma associata.
4. Il Sindaco elabora le linee
guida del piano. A tale fine attua forme di consultazione con le
Amministrazioni Pubbliche, le parti sociali, nonché le
associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, e le associazioni delle
famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano
si tiene conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e
sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro
pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei
servizi pubblici e privati, degli Uffici periferici delle
Amministrazioni Pubbliche, delle attività commerciali, ferme
restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle istituzioni
formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal
Consiglio comunale su proposta del Sindaco ed è vincolante per l'Amministrazione
comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle
scelte in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del
Sindaco.
Art. 25 - Tavolo di
concertazione
1. Per l'attuazione e la verifica
dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il
Sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il Sindaco stesso o, per
suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il Prefetto o un suo
rappresentante;
c) il Presidente della
provincia o un suo rappresentante;
d) i Presidenti delle comunità
montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna
delle Pubbliche Amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali
degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del
commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali
dei lavoratori;
h) il Provveditore agli Studi
ed i rappresentanti delle Università presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende
dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti
delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano
di cui all'articolo 24, il Sindaco promuove accordi con i
soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di
straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi
al traffico e all'inquinamento, il Sindaco può emettere
ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le Amministrazioni
Pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari
di funzionamento degli Uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di
provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi,
attraverso la conferenza dei Sindaci, la riorganizzazione
territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un
rappresentante del Presidente della provincia.
Art. 26 - Orari della
Pubblica Amministrazione
1. Le articolazioni e le
scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della
Pubblica Amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei
cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di
riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo
24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, può prevedere modalità ed
articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico
dei servizi della Pubblica Amministrazione.
3. Le Pubbliche
Amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi
servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche
durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso
la semplificazione delle procedure, possono consentire agli
utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso
ai servizi.
Art. 27 - Banche dei tempi
1. Per favorire lo scambio di
servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della
città e il rapporto con le Pubbliche
Amministrazioni, per favorire
l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini,
associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare
parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e
interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la
costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per
favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro
favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività
di promozione, formazione e informazione. Possono altresì
aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che
prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo
aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale.
Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi
statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità
di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
Art. 28 - Fondo per l'armonizzazione
dei tempi delle città
1. Nell'elaborare le linee
guida del piano di cui all'articolo 24, il Sindaco prevede misure
per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con
le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle
emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione
da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle
regioni, che li trasmettono al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del
presente articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le finalità del
presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei
tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette
risorse provvede il Cipe, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le
somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel
quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da
utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei
progetti inclusi nel piano di cui all'art. 24 e degli interventi
di cui all'art. 27.
4. I contributi di cui al
comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da
comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione
con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di
armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli
accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame
dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del
Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di
intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i
Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, per la Solidarietà
Sociale, per la Funzione Pubblica, dei Trasporti e della
Navigazione e dell'Ambiente, il presidente della società
Ferrovie dello Stato S.p.A., nonché i rappresentanti delle
associazioni ambientaliste e del volontariato, delle
organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese
di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza
di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui
progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione
del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione
delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) , della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativa della Repubblica Italiana. E' obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.