Normativa su sostituzione personale ATA assente
Poiché alcune strutture provinciali chiedono conferma sulla validità o meno di voci secondo le quali sarebbe possibile procedere alla sostituzione del personale ATA assente anche per brevi periodi, si ritiene opportuno sintetizzare la normativa in vigore in materia.
Le disposizioni secondo le quali si poteva dar luogo alla nomina del supplente
soltanto quando l’assenza del titolare aveva durata pari o superiore a 30
giorni erano contenute nell’articolo 582 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297, articolo che è stato abrogato dall’articolo 4, comma 14, della
legge 3 maggio 1999,n.124.
Il legislatore, nell’abrogare l’articolo 582 non ha provveduto ad indicare
alcun limite entro il quale un dirigente scolastico poteva disporre la
sostituzione del titolare assente. Si è limitato ad affermare che il
conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il
periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Analogo concetto è
contenuto nel regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale ATA, adottato con il DM 13 dicembre 2000, n.430.
Dispone, infatti, l’articolo 6 che i dirigenti scolastici possono conferire
supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente(
senza altra indicazione, n.d.r.) e per la copertura di posti resisi
disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
Dall’esame comparato delle citate disposizione, si ricava, ad avviso della Uil-Scuola
che la nomina del supplente non è più subordinata al periodo di assenza del
titolare, bensì alle effettive esigenze di servizio. Le RSU dovranno pertanto
vigilare affinché tali esigenze vengano soddisfatte.
Solo in caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di
dipendente unico nel proprio profilo professionale il dirigente scolastico può
provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.