Supplenze:
chiarimenti al DM 103/2001.
è stata emanata la CM n. 110 del 14 giugno 2001,
relativa all’oggetto, con
i chiarimenti di cui abbiamo già dato notizia.
Circolare Ministeriale 14 giugno
2001, n. 110
Prot.
n. 1236/VI
Oggetto:
Pubblicazione D.M. n. 103/2001 - Graduatorie di circolo e di istituto
per le supplenze temporanee del personale docente ed educativo
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie
Speciale, concorsi ed esami, n. 45 dell'8 giugno 2001 è stato pubblicato il
D.M. n. 103 del 4 giugno 2001 che in applicazione dell'art. 9 del relativo
Regolamento approvato con D.M. n. 201 del 20 maggio 2000, stabilisce i termini
e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto, finalizzate all'attribuzione delle
supplenze temporanee al personale docente ed educativo, con decorrenza dal
prossimo anno scolastico 2001/2002.
Secondo le modalità organizzative previste nel
predetto D.M. gli aspiranti presenteranno domanda per l'inclusione in
graduatorie di circolo e di istituto per un massimo di trenta scuole,
indirizzando il relativo modulo ad una sola istituzione scolastica, che ne
gestirà complessivamente la valutazione dei titoli per la successiva
trasmissione dei dati al sistema informativo, che conseguentemente produrrà le
singole graduatorie per tutte le scuole. Si ritiene di dover richiamare
l'attenzione sui seguenti punti:
1. Il
predetto D.M. n. 103 prevede che tutti gli aspiranti, aventi titolo
all'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, devono presentare il
relativo modulo di domanda, ivi inclusi gli aspiranti che già figurano in
graduatorie permanenti. Questi ultimi, tenuto conto che per l'a.s. 2001/2002
non è previsto l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti,
non possono integrare il punteggio con cui già figurano nelle graduatorie
permanenti medesime, in base al quale, pertanto, saranno automaticamente
collocati nelle graduatorie delle scuole, che indicheranno nell'apposita pagina
del modulo di domanda o, in caso di mancata compilazione di tale pagina, delle
scuole già indicate nel modello 4 allegato al D.M. n. 146/2000.
2. Il
corretto svolgimento delle operazioni connesse alla presente procedura comporta
che siano disponibili, per gli aspiranti e per gli uffici interessati, sia
l'elaborato relativo ai titoli di studio che, ai sensi del D.M. n. 39 del 30
gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, consentono l'accesso agli
insegnamenti di scuola secondaria, sia i Bollettini Ufficiali, secondo l'ultimo
aggiornamento effettuato, contenenti l'elencazione delle scuole statali con i
relativi codici meccanografici, sia, infine, il Regolamento, adottato con D.M.
25 maggio 2000, n. 201, con allegata tabella di valutazione dei titoli. A tali
prodotti si può accedere tramite il sito internet del Ministero della Pubblica
Istruzione "www.istruzione.it" o tramite la rete intranet disponibile
presso gli uffici scolastici provinciali e presso tutte le istituzioni
scolastiche collegate.
3. Per le
classi di concorso 44/A, 62/A, 63/A, 64/A, 65/A e 67/A, l'ordinamento vigente prevede
che il titolo di studio d'accesso sia congiunto all'accertamento di titoli
professionali.
Ciò comporta che per tali classi di concorso, relativamente all'inclusione in
graduatorie d'istituto di aspiranti non inseriti in graduatorie permanenti e
non abilitati, debba essere adottata la seguente specifica procedura.
-
L'aspirante dovrà indicare il possesso, oltre che del titolo di studio previsto
anche dei relativi titoli professionali, fornendone le necessarie
specificazioni.
- Il
Dirigente scolastico della scuola che gestisce le domande di aspiranti
interessati ad una delle classi di concorso in questione provvederà a
comunicare all'ufficio scolastico provinciale gli estremi anagrafici degli
aspiranti medesimi, suddivisi per ogni classe di concorso interessata, e la
specifica dei titoli professionali rispettivamente dichiarati.
-
L'accertamento di titoli professionali idonei all'inclusione nelle graduatorie
di istituto relative a ciascuna delle predette classi di concorso sarà di
competenza di un'apposita Commissione permanente formata da un Dirigente
amministrativo o da un Dirigente scolastico, da un Ispettore dell'area tecnica
interessata e da un docente di ruolo della medesima classe di concorso per cui
si procede all'accertamento.